Mobilità Internazionale

Obiettivo del servizio è quello di  tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano, per turismo, lavoro, studio, e prestazioni sanitarie (cure di altissima specializzazione all’estero), pensionati che cambiano residenza,  all'interno

  • dei Paesi dell'Unione Europea 
  • dei Paesi dello Spazio Economico Europeo 
  • dei Paesi con i quali sono in vigore convenzioni e accordi di sicurezza sociale
  • dei Paesi extra UE nei quali non è prevista alcuna forma di tutela da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Il Servizio provvede:

  • a fornire consulenza agli assistiti
  • a rilasciare la modulistica necessaria
  • a rilasciare le autorizzazioni per il cittadino italiano che si reca all’estero per “cure di altissima specializzazione”
  • a rilasciare le autorizzazione ai cittadini stranieri che si recano in Italia per cure mediche.

 

Dove rivolgersi - Sedi Territoriali

Distretto 1 - Distretto Sanitario Sede di Rieti - via delle Ortensie, 28
Referente Aziendale - Dott.ssa Luigina Eleonori
email: luigina.eleonori@asl.rieti.it
telefono: 0746/278639
giorni e orario del servizio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Distretto 2 - Distretto Sanitario  Sede di Poggio Mirteto, via del Finocchieto, snc
Referente operativo -  sig Pierluca delle Monache
email: p.dellemonache@asl.rieti.it
telefono: 0765/448243
giorni e orario del servizio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30

1.TURISMO - UTILIZZO TEAM O CERTIFICATO SOTITUTIVO DELLA TEAM

Nei Paesi dell'Unione Europea  UE, è richiesto il possesso della Tessera Sanitaria Europea (TEAM) valida, da esibire in caso di necessità per prestazioni sanitarie necessarie e medicalmente necessarie.

Se c’è  bisogno di cure mediche, presentando la TEAM o il certificato sostitutivo della stessa,  al medico, all’ospedale pubblico o alla struttura convenzionata, si ha diritto a tutte le cure medicalmente necessarie, anche se non sono urgenti (Nota 21 maggio 2004 – Regolamento 631/04 allineamento dei diritti); (Decisione S1 del 12 giugno 2009).

Le prestazioni sono gratuite, salvo il pagamento dell’eventuale ticket o di altra partecipazione alla spesa che è a diretto carico e non rimborsabile.

Se, non è stato possibile utilizzare la TEAM o il certificato sostitutivo della stessa nei paesi nei quali vige il regime sanitario ad assistenza saniatria  indiretta , è necessario conservare le ricevute e l’eventuale documentazione sanitaria.Al rientro in Italia si potrà chiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute alla ASL di appartenenza che lo effettuerà in base alle tariffe dello Stato estero (Nota 30 agosto 2005– Modello 067 -Ex E126- e tariffazione); (Nota 28 luglio 2010 – Tariffazione e nuovi regolamenti).

Il servizio procederà al rimborso attraverso l'invio del  MOD.067 (EX E 126) all'Istituzione competente estera 

Se il soggiorno all’estero supera i 30 giorni è necessario comunicarlo all’ ASL  di apparteneza per la sospensione del medico di famiglia, come previsto dalle norme in vigore.
Al ritorno in italia l'utente può di nuovo effettuare la stessa scelta del medico (scelta in deroga)

 

2. DISTACCO PER LAVORO - EMISSIONE S1 (Ex E106)

I lavoratori Italiani distaccati in uno stato membro UE, possono richiedere il modello S1 per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del Paese di destinazione. Il Modello S1 ha validità annuale rinnovabile, e può essere richiesto anche per i familiari a carico.

Per l’emissione del modello S1 si richiede:

  • documentazione comprovante l’attività da svolgere all’estero
  • il modello A1 rilasciato dall’ente previdenziale (INPS/INPDAP)
  • fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
  • codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Al rilascio del modello S1 sarà la ASL  di appartenenza a sospendere il medico di famiglia.

Al rientro in Italia (sia che si utilizzi la TEAM o il modello S1), alla scadenza prevista o in anticipo rispetto alla stessa, è necessario recarsi presso la ASL di appartenenza per ripristinare il rapporto con il medico di fiducia (Circolare 11 maggio 1984) o effettuare una nuova scelta del medico.

 

3. STUDIO - EMISSIONE S1 (ex E109) per gli studenti che si recano in paesi UE

Per gli studenti che si recano nei paesi UE, solo nel caso siano a carico del capofamiglia, (produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445) possono richiedere il modello S1 per iscriversi al SSN dello stato estero

Si richiede la seguente documentazione:

  • attestato del conseguimento di borsa di studio o stage presso Università o fondazioni estere.
  • fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
  • codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

 Al rilascio del modello S1 sarà la ASL a  sospendere il medico di famiglia.

 

4. PENSIONATI CON CAMBIO DI RESIDENZA  - EMISSIONE S1 (ex E121) per i Paesi UE

I titolari di pensione o rendita, o i loro familiari a carico, che trasferiscono la residenza nei paesi Ue, possono chiedere alla ASL di appartenenza (prima della partenza) il modello S1 (Nota 20 luglio 2010 Documenti portabili e SED’s), che assicura un’assistenza sanitaria completa nel Paese di nuova residenza.

La ASL provvede a rilasciare a vista il modello senza scadenza, presentando la seguente documentazione:

  • autocertificazione per il cambio di residenza e la titolarità della pensione italiana
  • fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445)
  • codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Al rilascio del modello S1 sarà la ASL di appartenenza a  sospendere il medico di famiglia.

Quando si arriva a destinazione il modello S1 deve essere presentato presso una Cassa del Paese selezionato.

In tal modo si ha diritto a ricevere, insieme ai familiari a carico, l’assistenza completa alla pari degli assistiti del luogo. Le prestazioni sono gratuite salvo il pagamento dell’eventuale ticket o di altra partecipazione alle spese che sono a carico dell’assistito, e non rimborsabili.

 

Per la  Mobilità in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni ed accordi di sicurezza sociale vengono richieste modulistiche specifiche. Ogni tipo di attestato va rilasciato nella tipologia specifica per il motivo dello spostamento

  • Bosnia Erzegovina, Macedonia, Paesi Ex-Jugoslavia, extra-UE (attestato OBR),
  • Repubblica San Marino (attestato ISMAR),
  • Tunisia (attestato T/N),
  • Principato di Monaco (attestato I/MC),
  • Argentina (attestato I/RA),
  • Brasile (attestato I/B2),
  • Australia (attestato I/AUS).

 

In questi paesi è esclusa anche la copertura delle prestazioni di pronto soccorso, quindi si consiglia di provvedere (prima della partenza) alla stipula di un’assicurazione sanitaria privata.

Deroga - EMISSIONE ALLEGATO 15 - Dpr 618/80

I cittadini che si recano per motivi di lavoro (distacco da parte del datore italiano), di studio (solo se borsista ,stagista, vincitore di bando pubblico e selezione), nei Paesi extra UE in cui non vigono accordi bilaterali in materia sanitaria, hanno diritto all'assistenza sanitaria in forma indiretta, unitamente ai familiari al seguito (DPR n. 618 del 31 luglio 1980) tramite l'emissione del modello allegato 15-  Dpr 618/80

Per chiedere il modello allegato 15 è necessaria l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e appartenere ad una delle categorie previste nel DPR 618/80.

La ASL competente per il rilascio del modello allegato 15  richiede per ogni ambito di richiesta  la documetazione specifica comprovante il motivo dello spostamento (nota di distacco per il  lavoratore.

Se durante la permanenza, si ha  necessità di usufruire di prestazioni sanitarie si anticipano le spesa sanitarie.Consevando le  ricevute e gli scontrini fiscali si potrà richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute presentando la domanda di rimborso alla Rappresentanza Diplomatica Italiana all'estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario. La documentazione sanitaria verrà poi trasmessa alla ASL di competenza, che procederà al rimborso dovuto.

In caso di rientro saltuari/temporaneo  in Italia si ha diritto alle prestazioni, garantite alla generalità dei cittadini, documentando l'attività di lavoro o di studio all'estero.

In particolare, se si rientra per un breve periodo incompatibile con i tempi previsti per la re-iscrizione nell'elenco del medico di fiducia, si ha comunque diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica.

Al rientro definitivo dall'estero, si deve procedere all'iscrizione presso l’ ASL per la scelta del medico di fiducia. La nuova iscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione. (Circolare Ministero della Sanità n. 1000.116 del 11 maggio 1984).

Gli italiani residenti in Italia e/o gli stranieri iscritti obbligatoriamente al SSN, per avere l'autorizzazione al trasferimento per cure di altissima specializzazione debbono presentare richiesta allegando:

  • la domanda di autorizzazione
  • la proposta di un medico specialista
  • l’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali

 La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all'impossibilità di fruire tempestivamente in Italia  o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista sia pubblico che privato.

  • La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.
  • l’Azienda Sanitaria Locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro Regionale di Riferimento (CRR) territorialmente competente.
  • il Centro regionale di riferimento, valutata la presenza dei requisiti richiesti e l'appropriatezza della struttura estera, comunica all'Azienda Sanitaria Locale competente il proprio parere motivato.
  • l'Azienda Sanitaria Locale, acquisita l'autorizzazione, provvede a darne comunicazione.

In caso di accoglimento della domanda:

  • per i Paesi UE viene rilasciato il modello S2 (ex E112) – assistenza diretta.
  • Per i Paesi extra UE l’assistito dovrà anticipare le spese per le prestazioni sanitarie autorizzate (assistenza indiretta), per poi chiedere il rimborso alla ASL, al rientro in Italia, previa presentazione della documentazione di spesa in originale, e della certificazione relativa la natura pubblica o privata del Centro estero. Tale documentazione dovrà inoltre essere vidimata dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, relativamente alla congruità delle spese sanitarie. La ASL valuterà poi le spese sanitarie ritenute rimborsabili, e disporrà la liquidazione della quota di pertinenza quale concorso alla spesa sostenuta dall'interessato in base alle fasce ISEE.

 

In caso di rigetto della domanda di autorizzazione si può presentare ricorso:

  • al Direttore Generale della ASL
  • al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ed al Consiglio di Stato in sede di appello
  • al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario

In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese si può ricorrere:

  • alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado)
  • alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado)

 

Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate tutte le volte che si rendono necessarie.

I Soggetti  con disabilità (Legge 5 febbraio 1992 n. 104) che necessitano di  cure neuro riabilitative, hanno diritto al rimborso delle spese di soggiorno, al di fuori dell’ospedalizzazione, per se stessi e per il proprio accompagnatore in alberghi o in strutture collegati con il centro di altissima specializzazione.

Le spese sono equiparate a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera alle seguenti condizioni:

  • il paziente è minore o non autosufficiente
  • il Centro Regionale di Riferimento (CRR) ha autorizzato l’accompagnatore
  • non è previsto il ricovero in ospedale per tutta la durata degli interventi autorizzati (art. 4 del DM  novembre 1989)
  • il paziente è in possesso del modello S2

L’accompagnatore può ricevere il riconoscimento delle spese di soggiorno, qualora la struttura ospedaliera all'estero attesti la necessità della sua presenza durante la degenza dell’assistito.

Il contributo è riconosciuto dalle Regioni in misura diversa a seconda dei redditi del nucleo familiare (art. 2, comma 1, dell’Accordo Stato-Regioni 6 febbraio 2003).

Il contributo è riconosciuto in misura diversa a seconda del reddito del nucleo familiare, secondo le modalità previste all'art. 2, comma 1, dell’Accordo Stato-Regioni 6 febbraio 2003.

In caso di Ricovero Il Cittadino Stranierodeve dichiarare sotto la propria responsabilità i dati anagrafici personali, i recapiti domiciliari e i recapiti telefonici veritieri.

se lo straniero è un cittadino comunitario deve essere munito di Tessera Sanitaria  - TEAM o di certificato sostitutivo. (Nel caso in cui il cittadino straniero sia inscritto nel proprio paese ma non è in possesso dei documenti, lo stesso è tenuto a richiederli quanto prima). Qualora il cittadino straniero sia sprovvisto di tutta la documentazione viene dimesso con fattura di addebito;

se lo straniero è un cittadino comunitario  in Italia  per Turismo,  deve essere munito di TEAM (tessera sanitaria europea) e/o certificato sostitutivo
Può recarsi:

  • presso le strutture pubbliche e/convenzionate
  • presso qualsiasi medico di famiglia, Ospedali e Strutture Pubbliche in caso di necessità per visite e prescrizioni sanitarie presentando la TEAM e pagando il relativo ticket.

Nel caso in cui  il cittadino non  munito di TEAM le spese sanitarie sono totalmente a suo carico.
Qualora il cittadino sia munito di assicurazione è tenuto a prendere contatti con la stessa per l’attivazione della copertura delle spese per le prestazioni sanitarie erogate in Italia.

se lo straniero è un cittadino comunitario pensionato che ha preso  la residenza in Italia  deve consegnare alla ASL territorialmente comptente il modello S1, ritirare il modulo informativo e procedere alla scelta del medico di famiglia.

 

se lo straniero è un cittadino europeo  munito di assicurazione privata, per un possibile recupero del credito, deve impegnarsi a contattare  la propria assicurazione per accertare le condizioni della propria polizza assicurativa. Nello specifico deve:

  • verificare e dichiarare se trattasi di assicurazione personale o familiare e consegnare i documenti in suo possesso qualora l’assicurazione sia valida in Italia
  • verificare se l’assicurazione   prevede una copertura integrale dei rischi compreso il ricovero e verificare i termini delle comunicazioni
  • verificare la durata della copertura sanitaria con indicazione della decorrenza e scadenza.

se lo straniero è un cittadino di un paese in convenzione è tenuto a consegnare  i modelli rilasciati dal paese di provenienza;

se lo straniero è un cittadino di un paese extra europeo (extra UE) può entrare in Italia per ricevere cure di alta specialità, non erogabili nei Paesi di provenienza per carenze tecnico-sanitarie o per inaccessibilità ai servizi sanitari.

L’assistito deve presentare alla Rappresentanza diplomatica italiana del paese di provenienza la seguente documentazione:

  • dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza
  • attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale pari al 30% del presumibile costo delle prestazioni richieste da versare alla struttura prescelta
  • garanzia della copertura delle spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura sanitaria per sè e l'eventuale accompagnatore
  • certificazione sanitaria, attestante la patologia.

 

se lo straniero ha un regolare permesso di soggiorno il cittadino può iscriversi al SSN rivolgendosi alla ASL del Comune di residenza anagrafica, o, se non è ancora residente, al Comune di domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno.
L'iscrizione al SSN consente la scelta del medico di base iscritto nei registri ASL.
L'assistenza sanitaria è estesa a tutti i suoi familiari a carico che soggiornano regolarmente in Italia.

L'iscrizione può essere:

obbligatoria:
Hanno parità di trattamento con i cittadini italiani (e diritto all’iscrizione obbligatoria), gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per:

  • Lavoro autonomo o subordinato (anche lavoratori stagionali)
  • Iscrizione alle liste di collocamento
  • Ricongiungimento familiare e motivi familiari
  • Asilo politico
  • Asilo umanitario (protezione speciale, minori, donne in stato di gravidanza e di puerperio, motivi umanitari e straordinari, stranieri ospitati in centri di accoglienza)
  • Richiesta di asilo sia politico che umanitario
  • Attesa adozione
  • Affidamento
  • Acquisto della cittadinanza
  • Cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d bis, d.lgs. 286/98 ex motivi di salute ovvero cittadini che hanno contratto una malattia o subito un infortunio che non consente loro di lasciare il territorio nazionale).
    In tutti i casi sopracitati l’assistenza si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Presso gli uffici della medicina di base il cittadino, in possesso di tali requisiti, dovrà presentare:

  • Codice Fiscale rilasciato regolarmente dall’Agenzia delle Entrate
  • Copia del permesso di soggiorno o cedolino provvisorio o versamento per il rinnovo
  • Modulo di richiesta assegnazione del MMG/PLS
  • Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora.

L’ufficio provvederà quindi a rilasciare l’iscrizione, in base alla documentazione presentata, e la copia della tessera sanitaria.

A decorrere dal 1 gennaio 2000 tutti i detenuti stranieri sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione, siano essi regolari o clandestini.
Sono altresì iscritti al SSN i detenuti in semilibertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena.
Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi.

volontaria : Aggiornamento contributo ai sensi della Legge 213 del 30/12/2023, art. 1 commi 240, 241.
Hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, a parità di condizioni con i cittadini italiani, in alternativa alla stipula di una assicurazione contro il rischio di infortunio e malattia, i cittadini stranieri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno:

  •  gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi;
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa;
  •  il personale religioso;
  •  il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è         obbligatoria l’iscrizione al SSR;
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia;
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
  •  familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5/11/2008;
  • tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

L'iscrizione deve essere effettuata nel Distretto in cui si ha la residenza anagrafica ovvero l'effettiva dimora (domicilio).

Documentazione necessaria:
- permesso di soggiorno valido (o richiesta di rinnovo dello stesso)
- autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
- codice fiscale 
- ricevuta di pagamento del contributo previsto (modello F 24).

 Devono produrre ulteriore certificazione:
- gli studenti (autocertificazione di iscrizione al corso di studio)
- gli stranieri collocati alla pari (dichiarazione di status di straniero collocato alla pari).

Il contributo annuo è riferito all'anno solare (1gennaio -31 dicembre), non è frazionabile, e si calcola, ai sensi della Legge 213 del 30/12/2023 art. 1, commi 240 e 241, applicando, sia sui redditi percepiti in Italia che i redditi percepiti all’estero, nell’anno precedente:

- l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28

- l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645,69.  

  • In ogni caso l’importo non potrà essere inferiore a € 2.000,00, ovvero:
  • per un reddito fino a € 31.924,00 il contributo è pari a € 2.000,00;
  • per un reddito da € 51.645,69 e oltre il contributo è pari a € 2.788,87;
  • per un reddito da € 31.925,00 fino a € 51,645,68 il contributo è pari a € 2.000,000 + 4,0% del reddito eccedete € 31.925,00.

 L’assistenza è estesa anche ai familiari a carico.

Il reddito percepito in Italia ed all’estero va dichiarato dal richiedente l’iscrizione con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico.
Per gli studenti il contributo annuo forfettario è pari a € 700,00 (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani). Per i collocati alla pari il contributo annuo è pari a €
1.200,00. Gli studenti e i collocati alla pari per estendere l’assistenza ai familiari a carico devono corrispondere il contributo proporzionale ai redditi percepiti in Italia e all’estero, comunque non inferiore a € 2.000,00.

Il pagamento del contributo deve essere effettuato con modello F24:
codice tributo: 8846
codice regione: 08
anno di riferimento: xxxx (anno di iscrizione al SSR)

Gli stranieri in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno, che hanno cioè presentato la relativa domanda, possono iscriversi temporaneamente (sei mesi, rinnovabili) al Distretto di riferimento della propria dimora.
 
Sono necessari

  • autocertificazione dei dati anagrafici
  • copia del cedolino comprovante l'avvenuta richiesta di regolarizzazione  
  • copia del passaporto con visto di ingresso.

Il diritto è esteso ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, che dovranno presentare la seguente documentazione integrativa:

  • autocertificazione attestante la condizione di familiare  
  • codice fiscale.

 

Cittadino non Comunitario extra UE  iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)

Il  cittadino straniero regolarmente presente in Italia puoi accedere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con modalità diverse a seconda del motivo del soggiorno.

Se temporaneamente presente, per un periodo non superiore a 90 giorni (es. turista), il cittadino può  sufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e programmabili  dietro pagamento delle relative tariffe regionali.

     

    Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
    Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

    Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Regno Unito e Svizzera.

    Bosnia Erzegovina, Macedonia, Paesi Ex-Jugoslavia,  Repubblica San Marino ,Tunisia, Principato di Monaco, Argentina ,Brasile , Australia.