Premessa
Il contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, permette ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta”, la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai “soggetti non vedenti” - DPR 503/1996 art. 12 comma 3.
Le disposizioni in materia attribuiscono alla Commissione Medica di Accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)”.
Validità
Il contrassegno può avere:
Al momento del rilascio del certificato è necessaria la presenza dell’avente diritto per la verifica delle condizioni sopra richiamate, ad eccezione dei soggetti invalidi riconosciuti titolari di indennità d’accompagnamento e dei ciechi civili.
Il deficit sensibile della capacità deambulatoria non rappresenta un concetto restrittivo, che si limita esclusivamente alle infermità a carico degli arti inferiori, ma ricomprende tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla motricità dell’individuo determinando un handicap nella mobilità.
Deambulazione sensibilmente ridotta
Si può ritenere che la capacità deambulatoria sia sensibilmente compromessa nei casi in cui il soggetto:
Tipologie di deambulazione sensibilmente ridotta sussistono quindi nei casi in cui la persona pur camminando autonomamente presenta, a causa di minorazioni gravi, alterazioni del ritmo e della forma del ciclo deambulatorio.
Altre Patologie
Anche patologie di natura diversa che si palesano dal punto di vista fisiopatologico con ridotta tolleranza all’esercizio fisico possono determinare deambulazione sensibilmente ridotta. A queste si debbono aggiungere le patologie dell’apparato osteoarticolare e quelle del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e del Sistema Nervoso Periferico.
Ciechi totali
Sono da considerare ciechi totali, i soggetti:
Ciechi parziali
Sono da considerare ciechi parziali:
Il medico legale certifica se il soggetto richiedente è affetto da patologia che determina o non determina una effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta in modo permanente o per il tempo determinato individuato.
Procedura per la richiesta del contrassegno
Per il rilascio del contrassegno, l'interessato deve presentare:
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità. In tal caso, la certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previo rilascio di ulteriore certificazione dal Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza nella quale venga attestata la persistenza delle condizioni di invalidità che danno diritto all'ulteriore rilascio.
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