Contrassegno invalidi

Premessa

Il contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, permette ai veicoli utilizzati dalle “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta”, la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai “soggetti non vedenti”  - DPR 503/1996 art. 12 comma 3.

Le disposizioni in materia attribuiscono alla Commissione Medica di Accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)”.

Validità

Il contrassegno può avere:

  • validità limitata -  nei casi di soggetti che presentano temporaneamente grave limitazione deambulatoria, per eventi infortunistici o altre cause patologiche suscettibili di potenziale evoluzione favorevole della condizione invalidante. Il contrassegno può essere rilasciato anche a persone non riconosciute invalidi civili che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro. In questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell’invalidità;
  • validità quinquennale - qualora la deambulazione sia definitivamente e gravemente compromessa. In tal caso, alla scadenza dei cinque anni il rinnovo avviene tramite presentazione al Comune di residenza del certificato del Medico di Medicina Generale che dichiari il persistere delle gravi limitazioni deambulatorie. 

Al momento del rilascio del certificato è necessaria la presenza dell’avente diritto per la verifica delle condizioni sopra richiamate, ad eccezione dei soggetti invalidi riconosciuti titolari di indennità d’accompagnamento e dei ciechi civili.

Il deficit sensibile della capacità deambulatoria non rappresenta un concetto restrittivo, che si limita esclusivamente alle infermità a carico degli arti inferiori, ma ricomprende tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla motricità dell’individuo determinando un handicap nella mobilità.


Deambulazione sensibilmente ridotta

Si può ritenere che la capacità deambulatoria sia sensibilmente  compromessa nei casi in cui il soggetto:

  • deambula a piccoli passi per brevi tratti (distanza inferiore a 50 metri);
  • deambula con supervisione o assistenza di due persone;
  • deambula con assistenza di una persona;
  • deambula con ridotto equilibrio statico e dinamico e necessita della presenza di ausili (bastoni, stampelle, tripodi e tetrapodi, deambulatori);
  • deambula con problemi su terreni con ostacoli (scale, salite, discese, terreni sconnessi, marciapiede, ecc).

Tipologie di deambulazione sensibilmente ridotta sussistono quindi nei casi in cui la persona pur camminando autonomamente presenta, a causa di minorazioni gravi, alterazioni del ritmo e della forma del ciclo deambulatorio. 

Altre Patologie            

Anche patologie di natura diversa che si palesano dal punto di vista fisiopatologico con ridotta tolleranza all’esercizio fisico possono determinare deambulazione sensibilmente ridotta. A queste si debbono aggiungere le patologie dell’apparato osteoarticolare  e quelle del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e del Sistema Nervoso Periferico.

Ciechi totali

Sono da considerare ciechi totali, i soggetti:

  • colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
  • che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
  • il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

 

Ciechi parziali

Sono da considerare ciechi parziali:

  • coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione.
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Il medico legale certifica se il soggetto richiedente è affetto da patologia che determina o non determina una effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta in modo permanente o per il tempo determinato individuato.

 

Procedura per la richiesta del contrassegno

Per il rilascio del contrassegno, l'interessato deve presentare:

  1. domanda  al  Sindaco  del Comune di residenza nella quale deve dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
  1. allo stesso tempo deve presentare la certificazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla  quale risulta che nella  visita  medica  è  stato  espressamente accertato  che  la  persona  per  la  quale  viene  chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o  sensibilmente  ridotta;
  2. l'autorizzazione  ha validità 5 anni e il rinnovo avviene con  la  presentazione del  certificato  del  medico  curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

 

Per le persone  invalide  a  tempo  determinato  in conseguenza di infortunio o altre  cause  patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità. In tal caso, la certificazione medica  deve   specificare  il presumibile periodo di durata della invalidità.  Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate.  Trascorso  tale  periodo  è consentita l'emissione di un  nuovo  contrassegno  a  tempo determinato,   previo rilascio di ulteriore certificazione dal Servizio di Medicina Legale  dell'Azienda  Sanitaria  Locale  di  appartenenza  nella quale venga attestata   la persistenza delle condizioni   di invalidità che danno diritto all'ulteriore rilascio. 

 

Distretto 1 - Sedi, Orari e Contatti

Rieti
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Martedì e Mercoledì 

S. Elpidio
Strada prov. per Sant’Elpidio, Bivio Petrignano
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Lunedì e Giovedì 

 

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Poggio Mirteto: 
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